Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone mensile Telecom. Non sono invece previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico. Sono considerate persone sorde quelle in possesso del certificato di sordomutismo (Legge 381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione.
L'agevolazione spetta alla persona sorda o all'abbonato che conviva con lui. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto "stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico.
In precedenza (in forza della Deliberazione 1 giugno 2000, n. 314/00/CONS) l'esenzione era riconosciuta solo a condizione che l'abbonato sordo utilizzasse il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), requisito ora decaduto. La successiva Deliberazione (3 ottobre 2007, n. 514/07/CONS) ha abrogato tale condizione